Elegere nuovi Comitati di Gestione

Organismi di gestione e di coordinamento dei Centri Diurni Anziani


Art. 1 – Organismi di gestione e di coordinamento

Sono organismi di gestione dei centri, atti a garantire la più corretta gestione, a favorire la massima partecipazione dei cittadini, la formulazione dei programmi e di controllo della efficienza dei servizi:
a) l’assemblea degli iscritti;
b) il comitato di gestione;
e) il presidente;
d) il collegio di garanzia

Art. 2 – composizione e convocazione Assemblea degli iscritti

L’Assemblea degli iscritti è composta da tutti i cittadini regolarmente iscritti al centro anziani.

L’Assemblea degli iscritti è convocata e presieduta dal Presidente, in sua vece, dal Vice-
Presidente o, qualora anch’esso indisponibile, dal membro più anziano per età del Comitato di Gestione.

La convocazione dell’assemblea deve essere effettuata tramite avviso scritto affisso nei locali
del Centro almeno 10 giorni prima della data di svolgimento.

L’Assemblea degli iscritti è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del
51% degli iscritti ed in seconda convocazione con i soli presenti.

Le riunioni dell’Assemblea si distinguono in ordinarie e straordinarie.

L’Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno due volte all’anno, per esaminare ed approvare il bilancio preventivo contestualmente con il programma generale delle attività, oltre al bilancio consuntivo sull’attività svolta.

Le sedute straordinarie sono convocate:

a) su richiesta del Presidente di Comitato di Gestione;
b) su richiesta di un terzo dei membri del Comitato di gestione;
e) su richiesta di almeno 1/10 degli iscritti;
d) su richiesta del Collegio di garanzia.

Di ogni seduta deve essere redatto un verbale, approvato dall’Assemblea e sottoscritto dal Presidente o chi ne fa le veci.


Art. 3 – Compiti dell’Assemblea degli iscritti

I compiti dell’Assemblea sono:
a) promuovere le candidature e/o raccogliere le auto candidature a componente del Comitato di gestione, del Collegio di garanzia e dei componenti del seggio elettorale;

b) indicare gli indirizzi generali di programmazione delle attività del centro;

e) sostenere, valutare, esaminare e verificare il piano programmatico delle attività previste nel Centro;
d) approvare annualmente i bilanci preventivi e consuntivi di tutte le spese e le entrate per qualsiasi titolo, suddivisi per finanziamenti comunali e proventi per attività complementari e sottoscrizioni varie, predisposti dagli organismi previsti
e) decidere, per lo svolgimento delle attività complementari, previste. Le decisioni dell’assemblea degli iscritti sono valide se approvate a maggioranza semplice dei presenti.

Art. 4 – Composizione del Comitato di Gestione

  1. Il Comitato di gestione è composto, compresi il Presidente ed il Vice-Presidente, da un numero disparo di anziani da un minimo di 5 ad un massimo di 11.
  2. Il Comitato elegge nel suo seno un Segretario verbalizzante, che svolge il proprio compito sia in occasione delle riunioni del Comitato che dell’Assemblea.
    Art. 5 – Elezione del Comitato di Gestione
    Il Comitato uscente dovrà indire una assemblea dei soci per la preparazione delle elezioni del nuovo comitato con le linee guida sotto riportate:
  3. La data per lo svolgimento delle operazioni di voto è fissata dall’Assemblea degli iscritti con
    propria risoluzione, al massimo entro 30 giorni successivi alla scadenza del Comitato in carica. Del giorno stabilito sarà data comunicazione mediante Avviso pubblico affisso all’interno del Centro e nel territorio comunale almeno 15 giorni prima dell’espletamento delle votazioni.
  4. Il seggio dovrà essere costituito presso il Centro, l’Assemblea degli iscritti dovrà
    provvedere a designare il Presidente del seggio e indicare i nominativi componenti del seggio tra gli iscritti stessi al Centro, non candidati (i componenti del seggio devono essere in un numero variabile dalle 3 alle 5 unità).
  5. Le votazioni avvengono con voto segreto presso i Centri interessati in un solo giorno feriale, dalle ore 9,00 alle ore 19,00.
  6. Gli elettori possono esprimere preferenze fino ad un terzo del numero dei componenti del Comitato di gestione e Collegio di garanzia arrotondato al numero superiore.
  7. Le preferenze saranno espresse apponendo il segno della croce a fianco del nome prestampato del candidato/a, in apposita scheda contenente i nomi dei candidati in ordine alfabetico.
  8. Lo spoglio delle schede deve avvenire, in seduta pubblica e senza interruzioni, subito dopo la
    chiusura del seggio.
  9. Per le operazioni pre-elettorali, di scrutinio e per quanto non espressamente previsto valgono i principi generali contenuti nella normativa vigente in materia di consultazioni elettorali comunali.

Art. 6 – Candidatura al Comitato di gestione

  1. candidati alla carica di componenti del Comitato di gestione e gli elettori devono essere iscritti al Centro da almeno 3 mesi prima della data fissata per le elezioni.
  2. Gli iscritti che intendono candidarsi dovranno manifestare la propria disponibilità, in forma scritta, durante lo svolgimento dell’Assemblea all’uopo convocata. Le proposte di candidatura possono essere avanzate da tutti gli iscritti al Centro, Il Presidente del seggio eletto in questa occasione dovrà controllare ogni singolo candidato in base alla incompatibilità ed ineleggibilità, in base all’articolo 27 dello statuto. Successivamente verrà predisposto dal Presidente del seggio l’elenco delle candidature in ordine alfabetico che deve essere affisso presso il Centro dove si tengono le elezioni e una copia presso la sede del Comune almeno 15 giorni prima delle elezioni. Nella formazione della lista, si dovrà tenere conto della presenza delle donne

Art. 7 – Elezione del Comitato di Gestione.
In base all’articolo 18 dello statuto vigente in base alla decreto legge 117 del 2017

  1. Il Comitato di Gestione dovrà essere eletto direttamente degli iscritti al Centro, che dovranno esprimere le proprie preferenze, con votazione segreta.
  2. Saranno eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze fino al raggiungimento del numero dei Componenti previsti per legge, più quattro ( Collegio di Garanzia) e formeranno i componenti del Comitato di Gestione.
  3. Il Candidato che ha ottenuto più preferenza sarà di fatto eletto Presidente a parità di voti ottenuti è eletto il candidato più anziano.

Art. 8 – Procedura per la composizione,
l’insediamento e la durata in carica del Comitato di Gestione.

  1. Il Candidato che ha ottenuto più preferenze,(neo Presidente) dovrà entro (dieci) giorni dallo spoglio delle schede, indire una riunione con tutti gli eletti per affidare le varie cariche del nuovo Comitato di Gestione.
  2. Con voto unanime dei presenti si dovrà nominare” Vice Presidente – Segretario – Cassiere – Consiglieri – Coordinatore del Collegio di Garanzia e Collegio di Garanzia”.Il Collegio di Garanzia dovrà essere composto da minimo tre persone più il Coordinatore.
  3. L’assemblea degli iscritti con apposito verbale approva la costituzione del Comitato di Gestione e del Collegio di Garanzia. Il Segretario eletto avrà il compito di redigere il verbale e consegnarlo al Responsabile dei Servizi Sociali per le dovute ratifiche agli organi competenti.
  4. La durata in carica del Comitato di gestione è censita sempre dallo Statuto

Art. 9 – Funzioni del Collegio di Garanzia.

  1. Il Collegio di Garanzia procede su istanza degli iscritti al Centro o degli organi di gestione, secondo modalità di funzionamento e procedure disciplinate da apposito regolamento ,a sindacare la regolarità delle procedure e degli atti dei vari organismi, eventualmente annullando gli atti illegittimi; interviene inoltre nella decisione, come seconda istanza,nei casi di sanzioni verso gli iscritti. La durata del Collegio di Garanzia è strettamente legata alle scadenze degli organismi di gestione del Centro. Il Coordinatore del Collegio di Garanzia è invitato permanentemente alle riunioni del Comitato di Gestione, senza diritto di voto.
    Art.10 – validità delle sedute
  2. Le sedute del Comitato di gestione sono valide se è presente il 51% dei suoi componenti.
  3. Le decisioni del Comitato di gestione sono valide se approvate a maggioranza semplice dei presenti

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